LA NATURA IMPUGNATORIA DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO: RIFLESSI SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI
M. GIONFRIDA (Pres.); R. RIGONI (Rel.); A.M. MARRA
19.09.2013 n. 5330/2013 R.G.
NEL CASO IN CUI
sia stato proposto reclamo avverso il provvedimento di sospensione della delibera assembleare di una srl, adducendo varie ragioni tutte ugualmente rigettate
IL GIUDICE
rilevato come il procedimento di reclamo costituisca uno strumento di impugnazione, anche se totalmente devolutivo, le cui spese in caso di conferma del provvedimento cautelare di accoglimento vanno liquidate nel giudizio di merito
HA RITENUTO
applicabile alla fattispecie concreta la norma dell’art. 13, comma 1-quater, dpr 30 maggio 2002 n. 115, la quale stabilisce che, in ipotesi di impugnazione integralmente respinta, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione; e pertanto, ha dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma citata all’esito del giudizio di merito.
(a cura di Elisa Cendron)
Inserito il 30.09.2014
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