Menu
Novità:

Indici

LA NATURA IMPUGNATORIA DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO: RIFLESSI SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

M. GIONFRIDA (Pres.); R. RIGONI (Rel.); A.M. MARRA
19.09.2013 n. 5330/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

 sia stato proposto reclamo avverso il provvedimento di sospensione della delibera assembleare di una srl, adducendo varie ragioni tutte ugualmente rigettate

IL GIUDICE

 rilevato come il procedimento di reclamo costituisca uno strumento di impugnazione, anche se totalmente devolutivo, le cui spese in caso di conferma del provvedimento cautelare di accoglimento vanno liquidate nel giudizio di merito

HA RITENUTO

 applicabile alla fattispecie concreta la norma dell’art. 13, comma 1-quater, dpr 30 maggio 2002 n. 115, la quale stabilisce che, in ipotesi di impugnazione integralmente respinta, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione; e pertanto, ha dato atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma citata all’esito del giudizio di merito.

 

                                                                                (a cura di Elisa Cendron)

 

Download Pdf




Ricevi altri aggiornamenti su Giurisprudenza e le altre novità del sito:

Email: (gratis Info privacy)



Inserito il 30.09.2014