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LA RINUNCIA ALL'AZIONE PROMOSSA PER IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE DETERMINA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE MA LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA VIRTUALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
PRES. M. FARINI
14.11.2013-04.03.2014 R.G. 8736/2013

 

NEL CASO IN CUI

 

sia stata promossa ex art. 2378 cc impugnazione di una delibera assembleare di aumento del capitale sociale con istanza di sospensione dell’esecuzione della delibera medesima e in corso di causa parte attrice abbia dichiarato di rinunziare agli atti chiedendo la compensazione delle spese processuali e la rinuncia non sia stata accettata da parte convenuta

 

IL GIUDICE

 

considerato che la rinuncia all’azione ha comportato la cessazione della materia del contendere

 

rilevato tuttavia che la rinuncia all’azione non è stata accettata dalla società convenuta che ha preteso la liquidazione delle spese processuali

 

rilevato che in corso di causa è emerso che l’aumento di capitale deliberato con l’impugnata delibera era giustificato dalla situazione patrimoniale della società e che dunque sussiste soccombenza virtuale di parte attrice

 

HA RITENUTO

 

che la rinuncia all’azione determina la cessazione della materia ma le spese seguono la soccombenza virtuale, dichiarando cessata la materia del contendere e condannando parte attrice a rifondere alla società convenuta le spese di lite.

 

         (a cura di Elena Dalla Costa)

 

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Inserito il 13.11.2014