LA RINUNCIA ALL'AZIONE PROMOSSA PER IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE DETERMINA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE MA LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA VIRTUALE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESAPRES. M. FARINI
14.11.2013-04.03.2014 R.G. 8736/2013
NEL CASO IN CUI
sia stata promossa ex art. 2378 cc impugnazione di una delibera assembleare di aumento del capitale sociale con istanza di sospensione dell’esecuzione della delibera medesima e in corso di causa parte attrice abbia dichiarato di rinunziare agli atti chiedendo la compensazione delle spese processuali e la rinuncia non sia stata accettata da parte convenuta
IL GIUDICE
considerato che la rinuncia all’azione ha comportato la cessazione della materia del contendere
rilevato tuttavia che la rinuncia all’azione non è stata accettata dalla società convenuta che ha preteso la liquidazione delle spese processuali
rilevato che in corso di causa è emerso che l’aumento di capitale deliberato con l’impugnata delibera era giustificato dalla situazione patrimoniale della società e che dunque sussiste soccombenza virtuale di parte attrice
HA RITENUTO
che la rinuncia all’azione determina la cessazione della materia ma le spese seguono la soccombenza virtuale, dichiarando cessata la materia del contendere e condannando parte attrice a rifondere alla società convenuta le spese di lite.
(a cura di Elena Dalla Costa)

Inserito il 13.11.2014
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