E' AMMISSIBILE LA REVOCA IN VIA CAUTELARE DEL LIQUIDATORE CHE ABBIA VIOLATO ANCHE MEDIANTE OMISSIONI I PROPRI DOVERI
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESADott.ssa L. Guzzo
13-3-2013 - 14.3.2013 n. 368/13 RG
NEL CASO IN CUI
il liquidatore abbia posto in essere atti omissivi dei propri doveri quali la redazione del bilancio di esercizio, la riscossione dei crediti e il pagamento dei canoni di leasing del beni strumentali dell’azienda,
IL GIUDICE
ha aderito alle giurisprudenza del Tribunale di Milano che ritiene ammissibile la richiesta di revoca in via cautelare ante causam del liquidatore in presenza del fumus di cui al III comma dell’art. 2476 c.c. e del periculum costituito da danni gia’ prodottisi oltre che potenziali
HA RITENUTO
di revocare in via cautelare il liquidatore della società.
(a cura di Marco Toso – Silvia Ceci)
Inserito il 19.02.2015
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