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RICORSO CAUTELARE CONTRO LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO DI UNA BANCA POPOLARE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA SOCIETARIA
Dott.ssa M. Farini
Ordinanza 7.1.2015 n. 10290/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI

il socio escluso da una banca popolare abbia proposto ricorso urgente contro la delibera di esclusione in pendenza di una precedente causa (di impugnazione di tale delibera) e a seguito di una pronuncia dei probiviri che lo ha riammesso in societa’ in base allo statuto della Banca

IL GIUDICE

rilevato che il ricorso urgente ha una sua autonomia anche quando presuppone un accertamento identico a quello della precedente causa di merito sia per la finalita’ immediata (consentire al socio di partecipare all’assemblea), sia perché la domanda cautelare prelude solo alla domanda di accertamento

HA RITENUTO

di non accogliere l’eccezione preliminare della banca di improponibilita’ e improcedibilita’ del ricorso proposto, per cessazione della materia del contendere

a. perché il procedimento cautelare e’ autonomo rispetto alla causa di merito di modo che da questa caratteristica puo’ derivare una successiva riunione delle cause;

b. perche’ la lettera della disposizione statutaria che i probiviri avevano applicato non sembra legittimare in sede cautelare un’interpretazione di alternativita’ tra il ricorso ai probiviri o all’autorita’ giudiziaria, ma anzi sembra ammettere un doppio ricorso, pur non essendo univoca.

(a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 30.04.2015