LA RESPONSABILITA’ DEL SOCIO DI S.R.L.: L’ELEMENTO SOGGETTIVO DELL’INTENZIONALITA’ EX ART. 2476, CO. 7, C.C.
Tribunale di Venezia, Sezioni specializzate in materia d’impresaDott.ssa Liliana Guzzo
27.1.2015 R.G. n. 8764/2014
NEL CASO IN CUI
sia promosso ricorso per sequestro conservativo nei confronti del socio di s.r.l., deducendo la responsabilita’ dello stesso ai sensi dell’art. 2476, co. 7, c.c., in ragione del fatto che questi, nonostante la prolungata situazione di perdita della societa’, aveva espresso in sede di assemblea voto favorevole nella deliberazione del compenso all’amministratore
IL GIUDICE
nell’esame della sussistenza del fumus boni iuris:
considerato che non puo’ ritenersi sussistente l’intenzionalita’ di cui all’art. 2476, co. 7, c.c. qualora il voto sia stato espresso in una situazione in cui non vi era evidenzia della situazione di perdita della societa’ (deliberazione intervenuta all’inizio dell’attivita’ sociale in assenza di bilanci approvati);
considerato che, neppure a fronte di una consolidata situazione di perdita, puo’ ritenersi provato l’elemento dell’intenzionalita’ ex art. 2476, co. 7, c.c., in capo al socio di s.r.l. che abbia espresso voto favorevole nella deliberazione di approvazione di un compenso all’amministratore, anche in considerazione del fatto che questo, nel caso di specie, era stato consistentemente ridotto nel suo ammontare rispetto al passato;
HA RITENUTO
di rigettare la cautela richiesta, in quanto
posto che l’art. 2476, co. 7, c.c. e’ norma che intacca il principio della responsabilita’ limitata del socio di s.r.l., esso deve essere interpretato in senso restrittivo, di talche’ l’elemento dell’ “intenzionalita’” va ravvisato nella conoscenza e nella consapevolezza della dannosita’ dell’atto deciso o autorizzato.
(a cura di Mario Battistella)
Inserito il 04.05.2015
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