CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL LEVERAGED BUY OUT
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa A.M. Marra
21.1.2015 R.G. n. 7649/2014
NEL CASO IN CUI
sia stato autorizzato inaudita altera parte sequestro conservativo dei beni degli amministratori della societa’ fallita, in relazione al prospettato esercizio delle azioni spettanti al curatore ex art. 146 l. fall.,
IL GIUDICE
instauratosi il contraddittorio, ha valutato che l’operazione di leveraged buy out attribuita ai convenuti quale condotta di mala gestio,fosse sostenibile economicamente e finanziariamente in considerazione delle circostanze note al momento della formulazione della relazione ex art. 2501 quinquiesc.c. e correlatamente al grado di diligenza professionale richiesto agli amministratori dall’art. 1176, comma 2, c.c. e
HA RITENUTO
di revocare il decreto adottato inaudita altera parte, non ravvisando in specie il fumus boni iurisdell’azione risarcitoria prospettata.
(a cura di Annalisa Dal Bo)
Inserito il 05.05.2015 l fall 146, cc 2501 quinquies, cc 1176, comma 2
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