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SULLA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2485 E 2486 CC: L’ONERE IN CAPO AL TERZO DI PROVARE IL DANNO ‘DIRETTAMENTE’ PATITO E IL NESSO CAUSALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

dott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa G. Zanon (Rel.); dott.ssa A. M. Marra
sent. 17.03.2015 n. 7994/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

i committenti abbiano domandato:

  1.  la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della srl appaltatrice, messa frattanto in liquidazione; e

  2.  la condanna al risarcimento dei danni sia della srl sia del suo ex amministratore, deducendo che quest’ultimo – in spregio alle disposizioni degli artt. 2486 e 2485 cc – aveva preteso l’anticipo di somme ulteriori rispetto a quelle pattuite in contratto, malgrado si fosse gia’ verificata una causa di scioglimento della srl (perdita del capitale sociale), e dunque aveva omesso di provvedere senza indugio alla messa in liquidazione e alla sola conservazione del patrimonio sociale 

    IL GIUDICE 

rilevato che, ai sensi dell'art. 2476, comma 6 cc, il terzo puo’ pretendere dagli amministratori unicamente il risarcimento del danno ‘diretto’;

e che comunque, sulla base dei principi generali in tema di responsabilita’ civile (artt. 1223 e 2043 cc), affinche’ sussista responsabilita’ devono sussistere sia il danno sia il nesso causale fra quel danno e la condotta di chi si assume responsabile

                                                                      HA RITENUTO

di rigettare la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’ex amministratore in assenza di un nesso eziologico fra mancata messa in liquidazione della srl e danno lamentato dagli attori-committenti, constatando viceversa come il preteso danno derivasse dall’inadempimento della srl al contratto di appalto

                                                                           (a cura di Elisa Cendron)

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Inserito il 10.05.2015