INAMMISSIBILITA’ DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO IN DIFETTO DEL PRESUPPOSTO DEL PERICULUM IN MORA
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESADott. Luca Boccuni
23.01.2015 8717/2014 R.G.
NEL CASO IN CUI
il curatore abbia dedotto in sede di ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. la responsabilità dell’amministratore (prima) e liquidatore della s.r.l. fallita (poi) per distrazione e sottrazione di beni
IL GIUDICE
rilevato che i fatti addebitati sono riferibili a condotte risalenti ad anni antecedenti la dichiarazione di fallimento e che non è stata fornita prova del depauperamento del patrimonio del convenuto né del compimento da parte dello stesso di atti di disposizione volti a rendere maggiormente difficoltosa la soddisfazione della pretesa creditoria, risultando così mancante il requisito del periculum in mora
HA RITENUTO
di rigettare la cautela richiesta per difetto del presupposto del periculum in mora, con condanna del curatore alla refusione delle spese di lite.
(a cura di Elena Dalla Costa)
Inserito il 18.05.2015
|