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IN PRESENZA DI SCRITTURE CONTABILI IL DANNO CONSEGUENTE ALLA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ SOCIALE NONOSTANTE LA PERDITA DEL CAPITALE E’ SOLO QUELLO DERIVANTE DA ATTI DI GESTIONE DIVERSI DA QUELLI CONSENTITI DALL’ART. 2486 CC

Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata delle Imprese
Dott.ssa A.M. Marra
27.01.2015 R.G. 8765/2014

NEL CASO IN CUI

Il Fallimento di una societa’ chieda nell’ambito di una azione ex art. 146 l.fall. il sequestro conservativo in odio al componente del consiglio di amministrazione, poi liquidatore, addebitandogli la prosecuzione dell’attivita’ sociale, nonostante la perdita del capitale e quantificando la pretesa risarcitoria nella misura dei compensi riconosciuti all’amministratore

IL GIUDICE

rilevato che non e’ stata fornita la prova che la somma presa a parametro della pretesa risarcitoria sia stata effettivamente riconosciuta all’amministratore a titolo di compenso, che non e’ spiegata la correlazione tra gli addebiti mossi all’amministratore e il proposto parametro di commisurazione del danno e che detta commisurazione non appare coerente rispetto alle premesse,

osservato che per giurisprudenza costante il danno conseguente alla prosecuzione dell’attivita’, nonostante la perdita del capitale sociale, è solo quello derivante da atti di gestione diversi da quelli consentiti dall’art. 2486 cc

HA RIGETTATO

il ricorso per sequestro conservativo.

(a cura di Silvia Ceci)

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Inserito il 22.05.2015