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DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DI SRL CONVENUTO NEL GIUDIZIO DI REVOCA CAUTELARE: LE SPESE DI LITE SEGUONO IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres. Rel.); dott.ssa A.M. Marra; dott. L. Boccuni
19.02.2015 n. 9761-1/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI 

l’ex amministratore di una srl abbia reclamato la condanna alla rifusione di spese e compenso statuita in favore della societa’ e dei soci che avevano promosso nei suoi confronti l’azione cautelare di revoca, nelle cui more l’ex amministratore aveva rassegnato le proprie dimissioni facendo cessare la materia del contendere, e il reclamo si basi su quanto segue: a) in ragione di un’asserita incertezza interpretativa sull’ammissibilita’ della domanda cautelare di revoca dell’amministratore, il principio della soccombenza (virtuale) sarebbe inapplicabile; b) il periculum in mora sarebbe stato insussistente dato che, fra i prelievi in denaro eseguiti dallo stesso amministratore, il primo era stato ratificato dall’assemblea sociale e gli altri non avevano cagionato alcun danno; c) in ogni caso, la srl e i soci si erano limitati a chiedere la rifusione delle spese, per cui il compenso del loro procuratore non avrebbe dovuto essere liquidato

IL GIUDICE 

rilevato che il ricorso ante causam per la revoca cautelare dell’amministratore e’ ritenuto ammissibile dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte;

che il reclamante non aveva contestato ne’ la entita’ dei prelievi eseguiti, ne’ la loro estraneita’ alle esigenze sociali, ne’ ancora l’assenza di un’apposita autorizzazione assembleare;

che il loro considerevole ammontare (oltre duecentomila euro) bastava a configurare il periculum in mora;

che, peraltro, il periculum poteva ravvisarsi anche nella reiterazione di (prelievi e) condotte illegittime da parte dell’amministratore;

che, da ultimo, la richiesta generica di rifusione delle spese processuali include senz’altro anche il compenso del legale

HA RITENUTO 

di rigettare il reclamo;

condannare l’ex amministratore reclamante sia al pagamento delle spese e del compenso per la fase di reclamo, sia al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

 

                                                                                                          (a cura di Elisa Cendron)

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Inserito il 05.06.2015