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INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI QUOTE SOCIALI E LORO TRASFERIMENTO: L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SPETTA UNICAMENTE AL SOCIO (FIDUCIARIO) FORMALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo
30.03.2015 n. 11027/2014 R.G.

NEL CASO IN CUI 

i soci fiducianti di una srl abbiano chiesto di sottoporre a sequestro giudiziario le quote cedute da un’altra socia, ad essa fiduciariamente intestate, sulla scorta di una pretesa violazione del diritto di prelazione loro riconosciuto dallo statuto    

IL GIUDICE 

rilevato che, in assenza di contestazioni fra le parti, non occorre acquisire al processo il patto fiduciario;

che quel patto configura un mandato senza rappresentanza;

che la veste formale di soci viene assunta dal fiduciario, unico legittimato ad esercitare il diritto di prelazione previsto dallo statuto (salva la eventuale retrocessione ai propri fiducianti delle quote a costui trasferite);

che quindi la comunicazione della volonta’ di trasferire le quote e’ stata correttamente trasmessa al socio fiduciario dei ricorrenti;

che, all’opposto, non puo’ reputarsi valido, ai fini della prelazione, il riscontro pervenuto dai fiducianti ricorrenti, i quali non risultano ne’ dal libro soci ne’ dal registro delle imprese soci della srl;

che peraltro il socio fiduciario ha riscontrato tardivamente la comunicazione indirizzatagli, decadendo dall’esercizio della prelazione;

che, in definitiva, va escluso il fumus della cautela richiesta

HA RITENUTO 

di rigettare il ricorso per sequestro giudiziario.

                                                                                                            (a cura di Elisa Cendron)

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Inserito il 05.06.2015