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RESPONSABILITA’ DELL'AMMINISTRATORE VERSO LA CURATELA FALLIMENTARE PER MALA GESTIO E RISARCIMENTO DEL DANNO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa G. Zanon (Rel.); dott.ssa L. Guzzo
sent., 30.12.2014, n. 2844/2014

NEL CASO IN CUI 

la curatela fallimentare di una srl esperisca azione di responsabilita’ nei confronti dell'amministratore unico chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti a mala gestio, e quest'ultimo chiami in causa un presunto amministratore di fatto, ad esso imputando gli addebiti elevatigli,

IL GIUDICE

rilevato che l'azione di responsabilita’ ex articolo 146 l.fall. vede confluire in se' le diverse fattispecie di responsabilita’ di cui agli articoli 2393 e 2394 cc;

rilevato che detta azione ha natura contrattuale, con cio’ che ne deriva in termini di distribuzione degli oneri probatori;

rilevato che detti oneri probatori risultano assolti, essendo provato che l'amministratore ha proseguito la gestione sociale anche dopo la perdita del capitale sociale e che ha posto in essere specifici atti di mala gestio;

rilevato che l'assunzione della carica formale di amministratore comporta obblighi di diligenza la cui violazione determina  l'affermazione di responsabilita’,

HA RITENUTO

di accogliere la domanda di responsabilita’, a nulla valendo il tentativo della difesa dell'amministratore di sostenere la mancata conoscenza delle operazioni contestate in quanto, trattandosi di responsabilita’ civile, e non penale, l'affermazione di responsabilita’ dell'amministratore richiede la semplice colpa nell'assolvimento dell'incarico.

                                                                                                               (a cura di Alberto Poncina)

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Inserito il 19.06.2015