NECESSARIO ESERCIZIO SECONDO BUONA FEDE E CORRETTEZZA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DA PARTE DEL SOCIO DI SRL EX ART. 2476, COMMA 2, CC
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA17.3.2015 n. 320/2015 R.G.
dott. L. Boccuni
NEL CASO IN CUI
nel procedimento ex art. 700 cpc promosso dal socio non amministratore di piu' societa' a responsabilita' limitata, nei confronti di queste, al fine di vedere tutelati i propri diritti di cui all’art. 2476, comma 2, cc, il ricorrente lamenti la violazione del suo diritto di consultare ed estrarre copia della documentazione gestoria, asserendo di avere ricevuto dagli amministratori sostanziale diniego ed avendo gli organi gestori frapposto numerosi ostacoli
IL GIUDICE
rilevato che parte ricorrente, per ciascuna delle societa' resistenti (cinque) ha formulato ai rispettivi amministratori continue richieste di documentazione ulteriore, rispetto a quella precedentemente indicata in ciascuna di dette richieste, riguardanti documenti risalenti negli anni, addirittura relativi a periodi per i quali era venuto meno l’obbligo della relativa conservazione
HA RITENUTO
di rigettare la domanda cautelare, in quanto, dovendosi contemperare la posizione soggettiva del socio con l’interesse della societa' all’efficienza gestionale, il diritto di consultazione deve essere esercitato nel rispetto dei canoni di buona fede e correttezza, senza alcun abuso tale da intralciare la gestione sociale.
(a cura di Barbara Baessato)
Inserito il 19.06.2015
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