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RESPONSABILITA’, SOLIDALE CON GLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEI LORO EREDI VERSO LA CURATELA FALLIMENTARE PER OMESSO CONTROLLO ED OMESSO RICORSO ALL'INTERVENTO ISPETTIVO DEL TRIBUNALE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dott.ssa L. Guzzo
29.1.2015 n.10226/2014 RG

NEL CASO IN CUI

il Curatore richieda, ed il Tribunale conceda, sequestro conservativo sui beni dei sindaci (e dei loro eredi) di una spa fallita sull’allegazione che gli stessi hanno violato l'obbligo di diligenza, non avendo svolto controlli sull'operato dell'amministratore, colpevole di aver compiuto atti gestori in conflitto di interessi e di non aver adottato provvedimenti a seguito della perdita del capitale sociale, e non hanno fatto ricorso al rimedio di cui all'articolo 2409 cc

IL GIUDICE

rilevato che la domanda cautelare verso i sindaci per responsabilita’ da omesso controllo instaura una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non essendo necessario instaurare il contraddittorio anche verso gli amministratori;

rilevato lo squilibrio finanziario evidenziato dagli stessi amministratori, tale da non giustificare finanziamenti, in realta’ effettuati, a societa’ controllate, in quanto non conformi ai doveri di diligente gestione;

rilevato che il sindacato sulle scelte gestorie appare legittimo ai fini della valutazione della responsabilita’ degli organi sociali in termini di violazione dell'obbligo di diligenza;

rilevato che i sindaci non avrebbero dovuto limitarsi ad esprimere preoccupazione, ma, considerata la situazione della societa’,  avrebbero dovuto sollecitare l'intervento ispettivo del tribunale ex art. 2409 cc;

rilevato che, indipendentemente dai tempi di espletamento della procedura ex art. 2409 cc, la sola prospettazione di far ricorso a tale rimedio poteva essere idonea ad evitare o quantomeno ridurre le conseguenze dannose delle condotte gestorie;

rilevato che le polizze assicurative dimesse, mancando dichiarazioni delle compagnie circa l'effettiva copertura del sinistro e la piena operativita’ delle stesse, non fanno venir meno il periculum in mora,

HA RITENUTO

di confermare (fino a concorrenza di diverso importo) il provvedimento di sequestro conservativo reclamato ritenendo sussistente il fumus  circa il manchevole controllo  dei sindaci e le omissioni agli stessi imputate, oltre che sussistente il periculum in mora.

                                                                              (a cura di Alberto Poncina)

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Inserito il 23.06.2015