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L’INERZIA DEL LIQUIDATORE E LA SCARSA TRASPARENZA DI COMPORTAMENTO E COLLABORAZIONE CON I SOCI COSTITUISCONO GRAVI IRREGOLARITA’ TALI DA GIUSTIFICARNE LA REVOCA AI SENSI DELL’ART. 2476, COMMA 3, CC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
Dott.ssa. M. Farini
13.04.2015 R.G. 1522/2015

NEL CASO IN CUI

il socio di una srl abbia promosso ricorso ex artt. 669-bis e ss cpc, volto ad ottenere in via cautelare il provvedimento di revoca del liquidatore ai sensi dell’art. 2476 ccc per mancato adempimento dei doveri collegati all’incarico

IL TRIBUNALE

rilevata la sussistenza del fumus boni iuris sulla base della documentazione allegata al ricorso che ha attestato l’omissione del compimento di atti ed iniziative utili per la liquidazione del patrimonio sociale e il mancato adempimento ai propri obblighi informativi nei confronti del socio, rilevata altresi’ la sussistenza del periculum in mora, in relazione al danno derivante dall’inerzia e dalla scarsa trasparenza di comportamento e collaborazione con i soci

HA RITENUTO

di confermare il provvedimento cautelare di revoca del liquidatore adottato con decreto.

                                                                                                                     (a cura di Elena Dalla Costa)

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Inserito il 29.06.2015