LA SUSSISTENZA DEI GRAVI MOTIVI DI CUI ALL’ART. 649 CPC PREVALE SULLA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE SOLLEVATA AI SENSI DELL’ART. 23 CPC IN SEDE DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESADott.ssa M. Farini
23.04.2015 R.G. 2115/2015-1
NEL CASO IN CUI
in sede di opposizione a decreto ingiuntivo vertente su diritti del socio receduto sia stata eccepita, trattandosi di controversia in materia societaria, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore di altro Tribunale delle Imprese e sia stata altresi' contestata l’entita' del credito del socio receduto
IL TRIBUNALE
pur non ritenendo infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata tenuto conto del fatto che, trattandosi di controversia in materia societaria, al fine della individuazione della competenza territoriale debba essere applicato l’articolo 23 cpc, considerato che e' stata contestata l’entita' del credito e che e' stata richiesta la sospensione della provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto
HA RITENUTO
sussistenti i gravi motivi di cui all’art. 649 cpc e conseguentemente ha sospeso la provvisoria esecutivita' del decreto ingiuntivo opposto.
(a cura di Elena Dalla Costa)
Inserito il 29.06.2015
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