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RIMBORSO OLTRE IL TERMINE DELL'ART. 2467 CC ED INDEBITO OGGETTIVO. COSTITUZIONE IN FONDO PATRIMONIALE SENZA ULTERIORI ATTI DISPOSITIVI E MANCANZA DI PERICULUM

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa G. Zanon
28.04.2015 n. 10535 / 2014 R.G.

NEL CASO IN CUI

 

il curatore agendo contro l’amministratore e la societa’ percipiente per la restituzione di un finanziamento rimborsato sette anni prima della dichiarazione di fallimento abbia chiesto un sequestro conservativo deducendo quanto al fumus configurarsi la restituzione indebito oggettivo e titolo di responsabilità ex artt. 2497 o 2043 cc in capo all’amministratore e a titolo di concorso in capo alla percipiente e quanto al periculum la costituzione di un fondo patrimoniale ed il conferimento di immobili da parte della societa’ convenuta

IL GIUDICE

 

rilevato quanto al fumus che il finanziamento potesse inquadrarsi in una operazione rientrante nella strategia del gruppo cui le societa’ appartenevano, che il rimborso non potesse senz’altro qualificarsi come indebito oggettivo perche’ l’art 2467 cc prevede in sostanza solo l’inefficacia della restituzione non che essa costituisca indebito; che non veniva chiarito il titolo del concorso della societa’ in relazione all’art 2497 cc e quanto al periculum che i conferimenti in fondo patrimoniale risalivano ad anni prima dell’esercizio dell’azione senza che poi vi fosse stato nessun altro atto dispositivo, mentre a fronte del conferimento da parte della societa’ essa aveva ricevuto una corrispondente partecipazione successivamente alienata con considerevole ricavo, presentando il bilancio cospicuo netto patrimoniale positivo

HA RITENUTO

di rigettare il ricorso per sequestro conservativo 

                                                                                               (a cura di Renato Pastorelli)

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Inserito il 30.06.2015