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INADEMPIMENTO AD UN PATTO DI RITRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI INTESTATE FIDUCIARIAMENTE, E SUCCESSIVO SVUOTAMENTO DELLA SOCIETA' PREVIA SUA MESSA IN LIQUIDAZIONE. RESPONSABILITA' ED ESTREMI PER LA CONCESSIONE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott. Ssa M. Farini (Pres.); Dott.ssa L. Guzzo; Dott. L. Boccuni (Est.)
29.4.2015 n.677/2015 RG

NEL CASO IN CUI

 

il ricorrente chieda il sequestro conservativo nei confronti del resistente, ritenuto inadempiente all'obbligo di ritrasferire quote, fiduciariamente intestategli, di una srl per avere, nelle more del giudizio per l'accertamento di tale obbligo, dapprima messo in liquidazione la societa', facendo apparire in bilancio perdite artificiose, e, successivamente, ceduto il ramo di azienda principale della stessa, di fatto svuotandola, ad altra societa' a lui riferibile;

 

Il GIUDICE

 

concessa, inaudita altera parte ex art. 669 sexies cpc e, poi, confermata la chiesta cautela;

rilevato che l'accordo fiduciario aveva natura verbale ed era privo di termine di esecuzione;

rilevato che la vendita del ramo di azienda e' stata effettuata dal liquidatore della societa', nominato da un'assemblea a cui aveva partecipato il custode giudiziario delle quote a sua volta nominato nel corso del giudizio indicato in premesse;

rilevato che la nomina del custode giudiziario ha tolto ogni obbligo di gestione corretta delle quote in questione in capo al resistente;

rilevato che il custode ha ben adempiuto ai propri doveri;

rilevato che la rappresentazione di bilancio non appare alterata:

rilevato che il bilancio non e' stato impugnato dal custode e neppure dal resistente, pur portatore di interesse in tal senso;

rilevato che la vendita del ramo di azienda a seguito della messa in liquidazione della societa' non appare artificiosamente costruita, stante il prezzo di acquisto elevato ed il diniego all'acquisto di altri operatori, oltre che alla luce dello stato di liquidazione;

rilevato, in conclusione, che i successi imprenditoriali della cessionaria appaiono realizzati partendo da una situazione di crisi e non a spese del ricorrente;

 

HA RITENUTO

 

di revocare il provvedimento di sequestro conservativo concesso, ritenendo insussistente il fumus boni iuris dell'affermazione del ricorrente secondo cui la societa' sarebbe stata messa in liquidazione e, poi, avrebbe subito una cessione di ramo di azienda sulla base di un artificio contabile riconducibile al resistente.

(a cura di Alberto Poncina)

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Inserito il 06.07.2015