IN SEDE DI CONCESSIONE DI SEQUESTRO CONSERVATIVO VA RICONOSCIUTO IL CREDITO RISARCITORIO IN MISURA PARI ALLA DIFFERENZA TRA PASSIVO E ATTIVO FALLIMENTARE NEL CASO IN CUI GLI AMMINISTRATORI ABBIANO VIOLATO GLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTT. 2214 E 2215 CC
Dott. L. Boccuni
16.04.2015 n. 9973/2014 R.G.
NEL CASO IN CUI
il fallimento abbia ottenuto il sequestro conservativo, inaudita altera parte, nei confronti degli amministratori della societa’ a cautela del credito risarcitorio per responsabilita’ gestoria dell’organo amministrativo
IL GIUDICE
Ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, essendo stata provata dalla curatela la responsabilita’ degli amministratori, anche quella del componente che assuma di non aver goduto di potere effettivo, per aver appostato nei rendiconti dal 2008 al 2012 crediti presumibilmente inesistenti, per aver continuato l’attivita’ di impresa in funzione non meramente conservativa o liquidatoria, nonostante lo stato di scioglimento della societa’ per perdita del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge, per aver violato gli obblighi di cui agli artt. 2214 cc e 2215 cc, violazione quest’ultima che giustifica il giudizio prognostico circa la possibilita’ che gli amministratori disperdano il proprio patrimonio
HA CONFERMATO
il sequestro conservativo, riconoscendo un credito risarcitorio nella misura pari alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare stante la lacunosa documentazione contabile tenuta dagli amministratori della societa’ in bonis.
(a cura di Silvia Ceci)
Inserito il 08.07.2015
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