PER DARE ESECUZIONE AL PRELIMINARE DI CESSIONE DI QUOTE IN CUI E’ GIA’ PREVISTO IL GRADIMENTO DEL SOCIO A FAVORE DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE E’ NECESSARIO CHE TALE GRADIMENTO SUSSISTA ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESADott.ssa L.Guzzo
24.4.2015 n. 2675-2/2014 R.G.
NEL CASO IN CUI
nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo parte opposta abbia chiesto l’emissione dell’ordinanza ex art. 186 ter cpc per il pagamento del corrispettivo delle quote sociali promesse in vendita
IL GIUDICE
Considerato che il contratto preliminare di cessione di quote conteneva il gradimento espresso (richiesto dallo Statuto societario per il trasferimento di quote) di un socio a favore del promissario acquirente, al fine di obbligarsi ad effettuare un trasferimento definitivo gia’ opponibile anche alla societa’, e prevedeva che il pagamento del corrispettivo delle quote fosse effettuato prima del definitivo trasferimento; considerato che l’intervenuto decesso del promissario acquirente comporta che, al fine di mantenere l’equilibrio contrattuale in allora voluto dalle parti, per dare esecuzione al preliminare anche quanto al pagamento delle quote occorre il gradimento del socio per il subentro delle eredi nell’acquisizione definitiva delle quote gia’ promesse in vendita al de cuius
HA RIGETTATO
l’istanza ex art. 186 ter cpc non sussistendo i presupposti, in quanto risulta che il socio abbia già espresso diniego al subentro delle eredi nelle quote gia’ nella titolarita’ del de cuius.
(a cura di Silvia Ceci)
Inserito il 08.07.2015
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