IL DIRITTO DI CONTROLLO DEL SOCIO PREVISTO DALL’ART. 2476 CC E’ GARANTITO ANCHE LADDOVE GLI AMMINISTRATORI RICHIEDANO LA PREVIA INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DA VISIONARE E LA CALENDARIZZAZIONE DEGLI ACCESSI
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESADott.ssa M. Farini (Pres. Rel.)
Dott.ssa L. Guzzo
Dott.ssa A. Marra
19.05.2015 R.G. 2435/2015
NEL CASO IN CUI
sia stato proposto dal socio non amministratore reclamo avverso l’ordinanza di rigetto della istanza di ispezione della documentazione contabile ai sensi dell’art. 2476 comma 2 cc in piu' societa' partecipate da un unico nucleo familiare in regime di comunione ereditaria
IL TRIBUNALE
pur considerato che il diritto al controllo dell’amministrazione sussiste a prescindere dall’entita' e dalla “qualita’” della partecipazione societaria e che detto diritto e' indipendente dalla necessita' di nomina di un rappresentante comune per le quote in comproprieta' (nella specie in comunione ereditaria)
rilevato che la messa a disposizione della documentazione contabile attraverso una serie di accessi organizzati e calendarizzati e che la richiesta da parte degli amministratori della previa indicazione dei documenti da visionare e della calendarizzazione degli accessi non costituiscono una limitazione del diritto di controllo del socio previsto dall’art. 2476 cc
rilevato in ogni caso che detto diritto di controllo deve essere contemperato con il diritto di amministrazione e con le esigenze lavorative del professionista depositario della documentazione contabile
HA RITENUTO
infondata la pretesa rigettando il reclamo.
(a cura di Elena Dalla Costa)

Inserito il 10.07.2015
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