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REVOCATORIA AVENTE PER OGGETTO BENI DEGLI AMMINISTRATORI CEDUTI A TERZI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Dott. L. Boccuni
20.4.2015 R.G. n. 2337/2014

NEL CASO IN CUI

  una societa’ abbia chiesto di essere autorizzata a sequestro conservativo, in pendenza dell’azione revocatoria volta a colpire atti dispositivi del patrimonio personale posti in essere dagli amministratori e lesivi delle ragioni di credito fatte valere in un separato giudizio di responsabilita’ contro i medesimi amministratori,

 

IL GIUDICE

  poiche’ nel sequestro previsto dall’art. 2905, comma 2, cc l’oggetto della misura rivolta nei confronti del terzo cessionario di beni del debitore, attiene a detti beni alienati, ha valutato che il fumus della domanda cautelare deve riguardare la verosimile fondatezza dell’azione revocatoria pendente.

  E percio’ considerato in ispecie che:

  1. il credito puo’ consistere in una ragione di credito plausibile e anche litigiosa;

  2. ricorre il danno nell’ipotesi in cui la soddisfazione del credito risulti anche solo più difficoltosa o gravosa;

  3. la scientia è integrata per gli atti a titolo gratuito dalla semplice conoscenza, che i cedenti avevano, di ledere le ragioni creditorie fatte valere nei loro confronti nel giudizio ex art. 2476 cc; per gli atti a titolo oneroso dalla conoscenza del pregiudizio arrecato ai propri creditori, nonché dalla conoscenza che i figli (degli amministratori) potevano avere, dati i rapporti di parentela e vicinanza con i genitori;

  4. il periculum si reputa esistente quando vi sia pluralita’ di atti dispositivi compiuti, accompagnata dalla sussistenza di rapporti familiari tra cedenti e aventi causa, tale da rendere verosimile la possibilita’ che i terzi acquirenti si spoglino a loro volta di quanto acquisito

     HA RITENUTO

 

  di autorizzare la ricorrente a procedere a sequestro conservativo sui beni e sulle partecipazioni oggetto degli atti di disposizione.

                                                                       (a cura di Annalisa Dal Bo) 

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Inserito il 14.07.2015 Normativa,cc 2905 comma 2, cc 2476, cpc 671