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NON SUSSISTE LA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A DECIDERE IL RICORSO CAUTELARE QUANDO LA CAUSA DI MERITO PROSPETTATA NON PRESENTI RAGIONI DI CONNESSIONE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 3, D.LGS. N. 168/2003

9.02.2015 n. 10213/2014 R.G.
dott.ssa L. Guzzo

NEL CASO IN CUI

Una srl abbia dedotto, in sede di ricorso per sequestro conservativo ante causam, di essere stata indotta dal convenuto resistente ad acquistare partecipazioni sociali di una società terza di cui il resistente rappresentava falsamente una buona situazione economico-finanziaria e la ricorrente prospetti, quale azione di merito conseguente il procedimento cautelare, un’azione di responsabilita’ extracontrattuale ai sensi degli artt. 1337 c.c. e 2043 c.c. nei confronti del resistente,

IL GIUDICE

Rilevato che l’azione di merito cui il provvedimento cautelare richiesto e’ strumentale non attiene al trasferimento delle partecipazioni sociali o a diritti ad esse inerenti, ne’ risulta presentare ragioni di connessione con il trasferimento di partecipazioni sociali, bensi’ ha ad oggetto la sola responsabilita’ extracontrattuale del convenuto resistente

HA RITENUTO

-      Non sussistere la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa;

-      Che il Tribunale deve quindi dichiarare l’incompetenza laddove non sia territorialmente competente in via ordinaria.

(a cura di Patrizia Giannetta)

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Inserito il 22.07.2015