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QUESTIONE DI GIURISDIZIONE IN BASE AL REGOLAMENTO CE 44/2011 IN RELAZIONE A CONTRATTO CONCLUSO TRA UNA SOCIETA’ ITALIANA ED UNA SOCIETA’ POLACCA AVENTE AD OGGETTO LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI.

Sent., 19.03.2015, n. 1007/2015
dott.ssa L. Guzzo (Pres. rel.)
dott.ssa A.M. Marra
dott. L. Boccuni

NEL CASO IN CUI

Una societa’ italiana abbia concluso un contratto con una societa’ polacca avente ad oggetto non gia’ la semplice compravendita di prodotti ma altresi’ la commercializzazione, da parte di quest’ultima, nel territorio di un altro Stato membro, dei medesimi prodotti,  anche mediante la promozione e pubblicizzazione degli stessi e nel contratto sia disciplinata soltanto la legge sostanziale (italiana) applicabile allo stesso

IL GIUDICE

rilevato come la pattuizione contrattuale relativa alla disciplina sostanziale applicabile (italiana) non comporti un accordo sulla giurisdizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 Reg. CE 44/2001, rilevato come, in applicazione dell’ art. 2 del predetto Regolamento sulla scorta generale del foro del convenuto, la giurisdizione spetti al giudice polacco, rilevato,  altresi’ che, atteso l’oggetto dello stesso, il contratto possa essere ricompreso nella categoria dei contratti di prestazione di servizi e che, pertanto, trovi applicazione l’art. 5 n.1 del Reg. CE 44/2011 che individua delle “competenze speciali” e, in particolare, per l’ipotesi di prestazione di servizi, quella dello Stato ove erano stati o avrebbero dovuto essere resi i servizi

HA RITENUTO

sussistere il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in applicazione del criterio generale del foro del convenuto ex art. 2 del Reg. CE 44/2001 e perché la prestazione caratteristica era stata o avrebbe dovuto essere eseguita nel territorio di un altro Stato membro ex art. 5 n.1 del Reg. CE 44/2001.

(a cura di Patrizia Giannetta)

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Inserito il 22.07.2015