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REVOCA DEL LIQUIDATORE IN PRESENZA DI GRAVI VIOLAZIONI DEI SUOI OBBLIGHI - DIRITTO DEL SOCIO DI SRL DI ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIALE

Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia d’Impresa
Dott.ssa L. Guzzo
25.02.2014 n. 165/2014 RG

NEL CASO IN CUI

il socio di una srl abbia chiesto in via cautelare la revoca del liquidatore per gravi inadempienze, consistenti nell’avere omesso di redigere il bilancio relativo all’esercizio in cui era stata deliberata la liquidazione, la relazione ex art. 2490, secondo comma, cc, nonche’ nell’avere impedito al socio l’accesso alla documentazione amministrativa della societa’

IL GIUDICE

rilevato che e’ ammissibile la revoca cautelare dell’amministratore; che le dedotte violazioni apparivano sussistenti e connotate da rilevante gravita’ anche in considerazione che la mancata redazione del primo bilancio impediva di conoscere la situazione della societa’ all’inizio della liquidazione e le prospettive di questa; che revocato il liquidatore non e’ ammissibile la richiesta di nomina giudiziale di diverso liquidatore ne’ di convocazione della relativa assemblea, sorgendo la relativa necessita’ solo con la revoca del liquidatore e non potendosi quindi ritenere gia’ verificata inerzia in tal senso; che il socio ha titolo a vedere tutelato in via d’urgenza il proprio diritto di accesso alla documentazione sociale, a cio’ non ostando l’esistenza di rapporti litigiosi fra socio e societa’

HA RITENUTO

di concedere i provvedimenti cautelari richiesti, ad eccezione di quello relativo alla nomina di nuovo liquidatore o alla convocazione jussu judicis dell’assemblea per nominarlo.

 

(a cura di Maurizio Visconti)

 

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Inserito il 22.07.2015