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RIGETTO DEL RICORSO PER SEQUESTRO GIUDIZIARIO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE
Dott.ssa Zanon
12.5.2015 R.G. n. 1409/2015

NEL CASO IN CUI

I soci di una srl propongano ricorso per sequestro giudiziario di una azienda e di quote sociali allegando:

1) il trasferimento truffaldino di quote finalizzato a spogliare i ricorrenti delle quote stesse a favore di due società finanziatrici;

2) la truffaldina conclusione di un contratto d’affitto d’azienda comprensivo dell’uso del marchio

IL GIUDICE

1) rilevato che:

- i ricorrenti piuttosto che ricostituire il capitale sociale eroso hanno preferito ottenere la restituzione di loro finanziamenti;

- il capitale sociale è stato sottoscritto dalle due società resistenti;

- subito dopo la presentazione del ricorso le quote de quibus sono state cedute dalle due società a una terza che ha acquistato in buona fede (e che quindi il contratto non è annullabile per dolo);

- i ricorrenti non hanno neppure dimostrato l’esistenza della truffa e degli specifici artifizi e raggiri di cui sarebbero stati vittima.

2) rilevato che:

- le allegazioni relative alla truffa sono ancora una volta generiche come pure le dichiarazioni di assenza e illiceità di causa del negozio che lo renderebbero nullo trattandosi anzi di negozi frequentemente usati in momenti di crisi;

- l’azienda affittata versava in condizioni tali da dover ricorrere a una procedura di concordato preventivo;

- la concessione in affitto ad una nuova società era in realtà utile per salvaguardare l’azienda stessa;

- la affittuaria avrebbe assorbito 11 dipendenti  e la concessione del marchio era indispensabile per la prosecuzione dell’attività

HA RITENUTO

di rigettare il ricorso per difetto di strumentalità e per completa mancanza del fumus boni iuris.

(a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 23.07.2015