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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI DI SPA E DELL’ATTESTATORE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 182 BIS L. F.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
M. Farini (Pres.); A.M. Marra; L. Boccuni (est.)
19.5.2015 n. 109/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

il fallimento, in sede di reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso per sequestro conservativo sui beni dei resistenti amministratori, sindaci ed attestatore dell’accordo di ristrutturazione del debito dell’allora società in bonis, chieda la concessione della misura cautelare del sequestro conservativo, prospettando l’azione di merito ex art. 146 l.f. e l’azione di risarcimento dei danni da reato ex art. 216, comma 1, n. 2, l.f. e 217, comma 1, n. 4, l.f. nei confronti dell’organo gestorio e di controllo, nonche’ l’azione di responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale e/o da reato nei confronti dell’attestatore (nella fattispecie il Fallimento ha allegato la responsabilita’ di amministratori e sindaci a) per aver omesso le doverose iniziative conseguenti alla perdita del capitale sociale oltre il minimo legale, perdita comprovata dalla documentazione presentata dalla stessa debitrice in sede di deposito di una prima istanza ex art. 182 bis l.f. e dalle rettifiche di bilancio effettuate dal Curatore; b) per aver ritardato la dichiarazione di fallimento con la presentazione di ben due successive istanze ex art. 182 bis l.f., in concorso con l’attestatore, per avere questi erroneamente attestato il piano di ristrutturazione senza aver prudenzialmente abbattuto il valore dei cespiti immobiliari in conseguenza della crisi recessiva del relativo mercato)

IL GIUDICE

- rilevato che, pur essendo pacifica la perdita del capitale sociale oltre il suo terzo e addirittura al di sotto del minimo legale in ragione delle legittime rettifiche operate dalla curatela, si sono verificati almeno due periodi in cui gli obblighi imposti agli amministratori e sindaci ex art. 2446, 2447 e 2486 cc inerenti alle iniziative da adottare in caso di perdita del capitale sociale devono considerarsi sospesi ai sensi dell’art. 182 sexies l.f. dalla data di deposito di ciascuna istanza ex art. 182 bis l.f.;

- rilevato che, in considerazione della sussistenza dei due periodi di sospensione dagli obblighi di cui agli artt. 2446, 2447 e 2486 cc, non può ritenersi corretto addebitare, come preteso dalla procedura, ad amministratori e sindaci la differenza tra il patrimonio netto alla data della perdita del capitale sociale e il patrimonio netto esistente al momento del fallimento;

- rilevato altresì che la procedura ha mancato di indicare il danno arrecato da amministratori e sindaci in violazione dell’art. 2446 cc tenuto conto dell’inapplicabilità degli obblighi previsti dall’art. 2486 cc nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2446 cc;

- rilevato peraltro che, sulla base di un giudizio ex ante di inattuabilità degli accordi proposti, sussiste ex art. 217 l.f. la responsabilità degli amministratori (per aver ritardato, con la presentazione di ben due istanze ex art. 182 l.f., la dichiarazione di fallimento della società già in crisi), in concorso con l’attestatore dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (per sopravvalutazione dei cespiti immobiliari) e la responsabilità dei sindaci (per difetto di vigilanza);

- rilevato in ogni caso che, con riferimento alla quantificazione del danno derivante dalla colpevole ritardata dichiarazione di fallimento, risulta inapplicabile il criterio della differenza tra il patrimonio netto alla data della perdita del capitale sociale e il patrimonio netto esistente al momento del fallimento stante la presenza di sufficienti scritture contabili;

- rilevato che, ai fini della quantificazione del danno, occorre fare riferimento nella specie al criterio equitativo, proposto dalla procedura in via alternativa, dell’aggravamento del dissesto quale maggior indebitamento che si sarebbe evitato in caso di tempestiva dichiarazione di fallimento (costi per la presentazione dello strumento di cui all’182 bis l.f.; interessi passivi maturati sui crediti pregressi poi ammessi al passivo);

- rilevata la sussistenza del periculum in mora stante sia l’incapienza dei patrimoni dei resistenti, sia l’intervenuta spoliazione dei beni da parte dei medesimi successivamente alla dichiarazione di fallimento;  

HA RITENUTO

in riforma dell’ordinanza impugnata, di accogliere il reclamo proposto dal Fallimento, autorizzando il medesimo a procedere al sequestro conservativo sui beni dei resistenti, nei limiti del danno quantificato in via equitativa.

(a cura di Barbara Baessato e Francesca Gambato Caberlotto)






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Inserito il 23.07.2015