COSMESI DI BILANCIO RIVOLTA A OCCULTARE L’EROSIONE DEL CAPITALE E RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI
dott.ssa L. Guzzo (Pres. rel. ed est.)
dott.ssa G. Zanon
dott. L. Boccuni
cc 2423
cc 2426 n. 1
cc 2426 n. 5
cc 2426 n. 8
cc 2447
cc 2485
cpc 671
cpc 669 terdecies
NEL CASO IN CUI
sia proposto reclamo avverso sequestro conservativo emesso in danno degli amministratori, che avevano occultato le perdite di una spa, allegando che erroneamente l’ordinanza reclamata aveva giudicato: 1) non giustificate alcune rivalutazioni immobiliari; 2) non consentita la capitalizzazione di costi per rs e per pubblicita' e propaganda in quanto fatta per ammontari sproporzionati; 3) omessa ogni svalutazione dei crediti
IL GIUDICE
considerato che le rivalutazioni immobiliari si fondavano su perizia di stima apodittica e sommaria nonche' su altri documenti non significativi; che i reclamanti non avevano offerto la prova dei costi per rs ne' dei progetti cui tali costi si riferivano; che il valore dei crediti riportato nell’ultimo bilancio approvato era persino superiore a quello della proposta di concordato depositata da lì a poco
HA RITENUTO
di confermare la cautela perche'
a. per rivalutare i beni immobili e' necessaria una perizia di stima supportata da specifici elementi tecnici idonei a giustificare la rivalutazione anche con riguardo all’andamento del mercato;
b. i costi sostenuti per rs e pubblicita' possono essere capitalizzati solo se riferiti a progetti pluriennali, specifici, identificabili, misurabili e realizzabili che consentano il recupero dei costi tramite futuri ricavi;
c. in bilancio i crediti vanno svalutati nelle annualita' successive, qualora siano diminuite le effettive possibilita' di realizzo;
mentre, una volta correttamente rettificate le poste indicate, il capitale sociale sarebbe risultato perduto gia' in sede di approvazione del bilancio di precedenti esercizi (esercizio 2010).
(a cura di Julien Mileschi)

Inserito il 31.07.2015
|