NON SI APPLICA IL TERMINE PERENTORIO DI CUI ALL’ART. 669 TERDECIES CPC IN CASO DI OMESSA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESAPRES. M. GIONFRIDA
21.09.2013 R.G. 6203/2013
NEL CASO IN CUI
sia stato proposto reclamo oltre il termine perentorio di cui all’art. 669 terdecies cpc, e ne sia stata eccepita la tardività, avverso un’ordinanza di concessione di provvedimento cautelare nel corso di una causa ex art. 2395 cc contro l’amministratore che ha posto in essere atti di distrazione del patrimonio sociale
IL TRIBUNALE
rilevato che non può trovare applicazione il termine perentorio di cui all’articolo 669 terdecies cpc quando l’ordinanza di concessione del provvedimento cautelare non sia stata comunicata a cura della cancelleria né notificata dalla controparte;
rilevato che in relazione agli atti di distrazione del patrimonio sociale posti in essere dall’amministratore è configurabile un danno alla società e non un danno diretto al singolo socio
rilevato che l’azione individuale del socio ex art. 2395 cc è ammissibile solo in caso di danno diretto derivante da atti colposi o dolosi degli amministratori e non di danno riflesso rispetto a quello in ipotesi subito dalla società
HA RITENUTO
infondata l’eccezione di tardività sollevata ed accolto il reclamo, annullando l’ordinanza impugnata
(a cura di Elena Dalla Costa)
Inserito il 19.08.2015
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