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IL TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI SI PERFEZIONA AL MOMENTO DEL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI ACQUISTO OVE L'ACCORDO DELLE PARTI LO RITENGA SUFFICIENTE.

Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata delle Imprese
Dott.ssa L.Guzzo (pres. rel.); Dott.ssa A.M. Marra; Dott. L. Boccuni
sent., 28.08.2015, n. 2735/2015

NEL CASO IN CUI

i soci di una societa' consortile a r l abbiano sottoposto ad una spa una proposta denominata -opzione per l’acquisto- delle quote da ciascun socio detenute e successivamente abbiano convenuto in giudizio la medesima spa per sentir accertare l’intervenuta cessione delle quote per effetto dell'esercitata opzione di acquisto da parte della convenuta e per sentir condannare la medesima al pagamento del saldo prezzo, chiedendo che le statuizioni relative all'iscrizione della cessione nel Registro Imprese fossero condizionate all'avvenuto pagamento del prezzo, ovvero, in via alternativa, per sentir pronunciare sentenza in luogo del contratto definitivo non concluso, ove venisse ritenuto ed accertato il patto intercorso come integrante un preliminare di compravendita, con conseguente condanna al pagamento del prezzo,

IL GIUDICE

-rilevato che l'accordo intercorso tra le parti denominato -opzione di acquisto- prevedeva che il negozio di trasferimento delle quote oggetto di opzione di vendita si sarebbe perfezionato al momento del ricevimento da parte dei soci venditori della comunicazione scritta da parte della spa dell'esercizio dell'opzione di acquisto;

-rilevato che la convenuta nel termine pattuito dalle parti ha comunicato la propria intenzione di voler esercitare l'opzione di acquisto della quota della societa' consortile, subordinando l'esercizio alla trasmissione del certificato negativo dei ruoli da parte dell’Ente esattore;

-rilevato che detto certificato è stato trasmesso e ricevuto dalla convenuta che, pertanto, ha inequivocabilmente esercitato il diritto di opzione;

HA RITENUTO

essersi perfezionato il trasferimento delle quote mediante l'esercizio dell'opzione di acquisto esercitato dalla convenuta nei termini pattuiti e, conseguentemente, ha condannato quest'ultima al pagamento del saldo prezzo, ritenendo sussistere i presupposti per l'iscrizione della cessione nel Registro Imprese, non potendola subordinare al pagamento del prezzo, in quanto il pagamento è stato fatto oggetto nell'accordo inter partes di condizione risolutiva e non sospensiva.

(a cura di Silvia Ceci)

 

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Inserito il 18.09.2015