L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE VA FORMULATA CON RIGUARDO A TUTTI I POSSIBILI CRITERI DI COLLEGAMENTO PREVISTI DALLA LEGGE
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata delle ImpreseDott.ssa L.Guzzo (pres. rel.); Dott.ssa A.M. Marra; Dott. L. Boccuni
sent., 28.08.2015, n. 2735/2015
NEL CASO IN CUI
una spa convenuta avanti il Tribunale – sezione specializzata delle Imprese - eccepisca l'incompetenza territoriale del Giudice adito, affermando che il foro convenzionale prescelto dalle parti nel contratto e' quello di un Tribunale in cui non e' istituita la sezione specializzata delle Imprese, a favore della competenza del Tribunale ove ha sede la societa' convenuta ai sensi dell'art. 19 cpc,
IL GIUDICE
rilevato che, per giurisprudenza costante, la parte che solleva l'eccezione di incompetenza territoriale è tenuta a dimostrare che è fondata con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dalla legge rispetto al foro di cui si contesta la competenza (artt. 18, 19, 20 cpc),
HA RIGETTATO
l'eccezione di incompetenza siccome formulata in modo incompleto (solo con riferimento all'art. 19 cpc) e, quindi, tamquam non esset.
(a cura di Silvia Ceci)
Inserito il 18.09.2015
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