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FUMUS E PERICULUM NELL’AZIONE ANTICIPATORIA PREORDINATA NEL MERITO ALLA REVOCA DELL’A.U. DI UNA S.R.L.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE
Dott.ssa Farini
22.8.2013 n. 5041/2013 R.G.

NEL CASO IN CUI

il socio di una s.r.l. proponga ex art. 2476 co 3 azione cautelare di revoca  dell’a.u. in quanto l’amministratore:

1) con proprio voto marginale ha impedito all’assemblea di approvare il bilancio da lui stesso redatto;

2) con motivi arbitrari e generici ha rifiutato chiarimenti all’assemblea;

3) ha amministrato la societa’ dissipando i beni perche’ ha stornato alcune fatture a suo favore e ha conferito a una agenzia il mandato di vendere il patrimonio immobiliare ad un valore inferiore a quello indicato nel piano sottoposto dallo stesso a.u. al Tribunale

IL GIUDICE

dichiarato che sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora

HA RITENUTO

di revocare in via cautelare l’a.u. dalla carica.

(a cura di Mattia Carlotto)

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Inserito il 05.10.2015