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OPPOSIZIONE DEL CREDITORE ALLE DELIBERAZIONI DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE INVERSA

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa L. Guzzo (Rel.); dott.ssa G. Zanon
sent., 29.04.2014, n. 932/2014

NEL CASO IN CUI 

  una banca abbia proposto opposizione alle deliberazioni con cui le assemblee dei soci di due spa, l’una sottoposta al controllo dell’altra e debitrice della banca medesima, avevano approvato il progetto di fusione per incorporazione inversa, basando la propria azione su molteplici elementi di fatto: 1) innanzi tutto, l’ingentissima esposizione debitoria della spa controllata nei suoi confronti (oltre due milioni di euro), derivante da vari rapporti di finanziamento; 2) comunque, la situazione di difficoltà economica in cui si trovava la spa controllata; 3) inoltre, il forte indebitamento generale della spa controllante (oltre cinque milioni di euro) e l’assenza di liquidita’; 4) il fatto che, per effetto della fusione inversa (incorporazione della controllante nella controllata), il credito vantato dalla spa controllata nei confronti della sua controllante (oltre tre milioni di euro) si sarebbe estinto per confusione; 5) peraltro, stando al progetto di fusione, la spa controllata-incorporante non avrebbe aumentato il proprio capitale sociale, pregiudicando percio’ le ragioni dei suoi creditori; 6) piu’ in generale, solamente la spa controllata-incorporata avrebbe ricavato vantaggi dalla progettata fusione, mediante la quale avrebbe pure trasferito in capo alla sua controllata obbligazioni e garanzie assunte in favore di altre societa’ del gruppo;

IL GIUDICE 

  rilevato che la banca aveva provato documentalmente l’esistenza del proprio credito nei confronti della spa controllata;

  che tale credito risultava altresi’ dal bilancio antecedente all’iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese;

  che dall’esame della nota integrativa emergeva chiaramente come la spa controllante si fosse indebitata per oltre cinque milioni di euro e versasse in condizioni di scarsa liquidita’, posto che l’attivo era costituito essenzialmente da immobilizzazioni e crediti verso altre societa’ del gruppo;

  che, in particolare, le immobilizzazioni materiali erano costituite da un investimento immobiliare non strumentale all’impresa, effettuato in piena crisi edilizia e costato oltre due milioni di euro;

  che il valore di costo, cui risultavano iscritte in bilancio le partecipazioni in altre societa’ controllate, era manifestamente sproporzionato rispetto al loro attuale valore;

  che, dunque, l’operazione di fusione sarebbe apparsa vantaggiosa soltanto per la controllante-incorporata, la quale in questo modo sarebbe peraltro riuscita ad estinguere la propria esposizione debitoria nei confronti della controllata-incorporante, incidendo negativamente sulla (gia’ scarsa) consistenza patrimoniale di quest’ultima;

HA RITENUTO 

  di accogliere l’opposizione svolta dalla banca, annullando le delibere di approvazione del progetto di fusione,   indubbiamente lesive dei suoi diritti di credito.

                                                                                             (a cura di Elisa Cendron)

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Inserito il 16.10.2015