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RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO DISPOSTO DA SOGGETTO ESERCENTE ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
M. Farini (Pres. Rel.); A.M. Marra; L. Boccuni
3.7.2015 n. 3623/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

in sede di reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso per sequestro conservativo in corso di causa proposto dalla curatela nei confronti sia dell’ex amministratore e socio di una srl fallita, sia di una sas, facente parte del medesimo gruppo societario, di cui l’ex amministratore e’ socio accomandatario, il fallimento assuma: a) sotto il profilo del fumus boni iuris, l’illegittimita’ ex artt. 2467 e 2497 quinquies cc del rimborso, disposto dall’ex amministratore, ritenuto esercente attività di direzione e coordinamento, dei finanziamenti concessi in favore della societa’ poi fallita dallo stesso socio ed ex amministratore e dalla sas in una situazione di tensione economico-finanziaria, avendo l’allora societa’ in bonis un capitale di € 10.000,00 e debiti per milioni di euro ed essendo stato il finanziamento restituito a breve distanza di tempo dalla sua concessione; b) sotto il profilo del periculum in mora, la costituzione, da parte dell’ex amministratore, di un fondo patrimoniale ed il conferimento di un immobile della sas in una srl

 

IL GIUDICE

- rilevato che, nell’ottica del fumus boni iuris, l’invocata situazione di tensione finanziaria non sarebbe sussistente nel caso di specie, in quanto molte esposizioni della fallita erano a lungo termine, dovendo, tuttavia, la stessa essere valutata in ragione dell’appartenenza della società finanziatrice al gruppo, valutazione non effettuabile in sede cautelare, alla luce anche della complessità dell’operazione in cui la restituzione del finanziamento si inseriva;  

- rilevato che, nella prospettiva del periculum in mora, la costituzione del fondo patrimoniale risale a quattro anni prima della dichiarazione di fallimento e tre anni dopo la restituzione del finanziamento e non vi è prova di modifiche della sfera patrimoniale dell’ex amministratore, ne’ vi è prova che il conferimento immobiliare della sas in una srl abbia peggiorato la consistenza patrimoniale della sas, divenuta titolare di quota della srl

HA RITENUTO

di rigettare integralmente il reclamo proposto dal Fallimento, con condanna dello stesso al versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.

(a cura di Barbara Baessato)

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Inserito il 27.10.2015