CONFIGURABILITA’ DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO EX ART. 2497 CC DA PARTE DI PERSONA FISICA
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESAM. Farini (Pres. Rel.); A.M. Marra; L. Boccuni
3.7.2015 n. 3623/2015 R.G.
NEL CASO IN CUI
in sede di reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso per sequestro conservativo in corso di causa proposto dalla curatela nei confronti sia dell’ex amministratore e socio di una srl fallita, sia di una sas, facente parte del medesimo gruppo societario, di cui l’ex amministratore e’ socio accomandatario, a) il fallimento assuma che, nell’esercizio di attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo, l’ex amministratore ha disposto, in violazione degli artt. 2467 e 2497, comma 1, cc, la restituzione dei finanziamenti a suo tempo erogati alla fallita dall’ex amministratore e socio e dalla sas, ritenuta compartecipe ai sensi dell’art. 2497, comma 2, cc; b) i resistenti eccepiscano, sul presupposto che l’art. 2497 cc si applichi nel solo caso in cui l’attività di direzione e coordinamento sia svolta da società o enti e non da persone fisiche, la non esperibilità dell’azione di responsabilità ex art. 2497, comma 1, cc nei confronti di persona fisica (anziché di società o enti) asseritamente esercente detta attività di direzione e coordinamento
IL GIUDICE
- rilevato che l’espressione “società o enti” indicata nell’art. 2497, comma 1, cc debba intendersi, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, riferita anche alle persone fisiche;
- rilevato che l’interpretazione restrittiva contrasterebbe con la previsione dell’art. 2497, comma 2, cc che, nell’estendere la responsabilità solidale anche a chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo, presuppone la responsabilità anche della persona fisica che svolga in proprio, concentrando in sé, l’intera attività di direzione e controllo, ben potendosi, del resto, configurare un rapporto di controllo, influenza, direzione o coordinamento anche in presenza di una situazione di fatto o esercitato con modalità occulte
HA RITENUTO
di rigettare l’eccezione dei resistenti, pur respingendo poi il reclamo per mancanza dei presupposti per la concessione della misura cautelare.
(a cura di Barbara Baessato)
Inserito il 27.10.2015
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