SOSPENSIONE DELLA DELIBERA DI SRL NEL PERIODO TRA DOMANDA DI ARBITRATO E COSTITUZIONE DELL'ARBITRO
Giurisprudenza Deliberazioni-assembleari Arbitrato-compromesso Competenza-civile Normativa Cpc 700 Art. 35 comma 5 D.LGS. 17/01/2003 N. 35 Cc 2476
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESADott.ssa Farini
22.12.2014 n. 9763/2014 R.G.
NEL CASO IN CUI
il socio proponga ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere la sospensione della delibera impugnata dopo aver presentato domanda di arbitrato per impugnazione di delibera d’assemblea di S.r.l.
IL GIUDICE
ha ritenuto che l’ammissibilita’ del ricorso per la sospensiva, che l’art. 35 d.lgs. n. 3/2003 riserva alla competenza degli arbitri, e’ circoscritta al periodo che intercorre tra la domanda di arbitrato e la costituzione del collegio arbitrale e limitata dalla prospettazione di particolare urgenza per minaccia di pericolo grave ed irreparabile e pertanto
HA DECISO
di essere competente ad esaminare il ricorso cautelare
(a cura di Marco De Rosa)

Giurisprudenza Deliberazioni-assembleari Arbitrato-compromesso Competenza-civile Normativa Cpc 700 Art. 35 comma 5 D.LGS. 17/01/2003 N. 35 Cc 2476
Inserito il 24.11.2015
|