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AZIONE DI RESPONSABILITA’ IN MANCANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE

6.10.2015 n. 3752/2015 R.G. dott.ssa L. Guzzo TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

NEL CASO IN CUI

in sede di ricorso per sequestro conservativo ante causa proposto dalla curatela fallimentare nei confronti dell’ex amministratore di una srl fallita, il fallimento assuma di essere creditore dell’ex amministratore dell’importo corrispondente all’intero passivo fallimentare in quanto non sono state reperite le scritture contabili e l’amministratore si è reso irreperibile, trovandosi dunque la procedura nell’impossibilità di ricostruire le vicende societarie    

IL GIUDICE

- rilevato quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9100 del 6.5.2015 in relazione all’onere di allegazione degli specifici inadempimenti forieri di danni ed in particolare che il mancato rinvenimento delle scritture non giustifica sic et simpliciter l’applicazione del criterio dell’intero passivo fallimentare a carico dell’attore, fermo restando che, “se la mancanza delle scritture contabili rende difficile per il curatore una quantificazione e prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all’amministratore della società fallita lo stesso curatore potra’ invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa”;

- rilevata la mancanza delle scritture contabili; rilevata l’irreperibilità dell’ex amministratore che si  cosi’ sottratto a collaborare con il curatore alla ricostruzione delle vicende societarie; rilevata l’esistenza di crediti sulla base delle domande di insinuazione al passivo; rilevata che l’attività societaria e’ proseguita anche successivamente all’erosione del capitale sociale; rilevata l’impossibilità nella sede sommaria di una puntuale ricostruzione del danno correlato alla condotta illecita dell’ex amministratore;

HA RITENUTO

di determinare il danno in via equitativa ed autorizzare dunque il fallimento a procedere a sequestro conservativo nella misura indicata.  

(a cura di Francesca Gambato Caberlotto)

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Inserito il 24.11.2015