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LA MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’AMMINISTRATORE E’ SINTOMO DELLA FONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI MOSSE NEI SUOI CONFRONTI

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa A.M. Marra
17.07.2015 n. 3124/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

  un socio chieda in via d’urgenza la revoca dell’amministratore unico adducendo plurimi inadempimenti agli obblighi propri dell’organo amministrativo (il mancato pagamento dei fornitori, del canone di locazione, delle rate del finanziamento bancario, la negligenza nella gestione aziendale, l’omessa fatturazione dei lavori eseguiti dallo stesso ricorrente e il disinteresse per le richieste dello stesso di convocare l’assemblea)

IL GIUDICE

  rilevato come, pur apparendo condivisibili le osservazioni della societa’, costituitasi a mezzo di curatore speciale, in ordine all’infondatezza e alla genericita' degli addebiti mossi dal socio ricorrente, la mancata costituzione in giudizio dell’amministratore resistente costituisca un comportamento processuale sintomatico dell’assenza di giustificazioni alle condotte pregiudizievoli contestategli

HA RITENUTO

 di accogliere la domanda di revoca dell’amministratore unico.

                                                                                                              (a cura di Stefano Brighenti)

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Inserito il 11.01.2016