LA MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’AMMINISTRATORE E’ SINTOMO DELLA FONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI MOSSE NEI SUOI CONFRONTI
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESADott.ssa A.M. Marra
17.07.2015 n. 3124/2015 R.G.
NEL CASO IN CUI
un socio chieda in via d’urgenza la revoca dell’amministratore unico adducendo plurimi inadempimenti agli obblighi propri dell’organo amministrativo (il mancato pagamento dei fornitori, del canone di locazione, delle rate del finanziamento bancario, la negligenza nella gestione aziendale, l’omessa fatturazione dei lavori eseguiti dallo stesso ricorrente e il disinteresse per le richieste dello stesso di convocare l’assemblea)
IL GIUDICE
rilevato come, pur apparendo condivisibili le osservazioni della societa’, costituitasi a mezzo di curatore speciale, in ordine all’infondatezza e alla genericita' degli addebiti mossi dal socio ricorrente, la mancata costituzione in giudizio dell’amministratore resistente costituisca un comportamento processuale sintomatico dell’assenza di giustificazioni alle condotte pregiudizievoli contestategli
HA RITENUTO
di accogliere la domanda di revoca dell’amministratore unico.
(a cura di Stefano Brighenti)
Inserito il 11.01.2016
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