BENEFICIA DEL CONTENUTO DELLA TRANSAZIONE ANCHE LA PARTE CHE NON VI ABBIA PARTECIPATO E CHE NON ABBIA ASSUNTO CON LA STESSA ALCUNA OBBLIGAZIONE
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata delle ImpreseDott.ssa L. Guzzo (Pres.); dott.ssa G. Zanon (rel.); Dott. L. Boccuni
sent., 16.10.2015, n. 3364/2015
NEL CASO IN CUI
nell'ambito di un giudizio relativo al preteso inadempimento di un contratto di cessione di partecipazioni sociali il cedente convenga in giudizio il cosiddetto acquirente indiretto delle partecipazioni per sentir dichiarare la simulazione dell'accordo per interposizione fittizia di persona ovvero, in via subordinata, la responsabilita' ex art. 2497cc della controllante in ordine al mancato assolvimento degli impegni finanziari da parte della controllata ovvero, in via di ulteriore subordine, la responsabilita' ex art. 2043 cc e/o l'indebito arricchimento della convenuta e quest'ultima abbia eccepito l'intervenuta transazione di ogni vertenza in relazione alla cessione di partecipazioni sociali
IL GIUDICE
considerato che con atto di transazione parte attrice, nell'ambito di un piu' ampio accordo coinvolgente diverse societa' al fine di definire varie controversie insorte tra le stesse, ha liberato la convenuta da ogni obbligazione conseguente i contratti aventi ad oggetto l'acquisto delle partecipazioni sociali,
HA RIGETTATO
tutte le domande per intervenuta estinzione dell'obbligazione, ritenendo che la societa' convenuta, pur non avendo partecipato all'accordo transattivo e non avendo assunto con esso alcuna obbligazione, benefici della liberazione dall'obbligazione contenuta nell'accordo stesso.
(a cura di Silvia Ceci)
Inserito il 22.01.2016
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