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CORRETTEZZA PROFESSIONALE COME CLAUSOLA GENERALE DI TUTELA DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
G. Zanon
1.12.2015 n. 1106/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

nell’ambito di un procedimento ex artt. 669 bis e ss., 700 cpc e artt. 126, 129 e 131 d.lgs n. 30/2005, la ricorrente lamenti la condotta di concorrenza sleale da parte delle due societa' resistenti, consistita: a) nell’utilizzo di un segno distintivo simile al marchio della ricorrente per contraddistinguere un bene commercializzato dalle resistenti apparentemente identico a quello prodotto e commercializzato dalla stessa ricorrente; b) nella conseguente appropriazione di pregi da parte delle resistenti, essendosi queste immesse nella scia commerciale e pubblicitaria della ricorrente, approfittando indebitamente degli investimenti di quest’ultima, titolare di marchio comunitario registrato; b) nell’avvalersi di mezzi non conformi alla correttezza professionale, mediante la vendita, ad un prezzo sensibilmente inferiore, di un prodotto diverso e di minor valore rispetto a quello della ricorrente, accompagnata da una pubblicita' ingannevole e dalla presenza di marcatura CE, illegittimamente apposta sul bene

IL GIUDICE

- rilevato, nell’ottica del fumus boni iuris, che: 1) a seguito di consulenza tecnica d’ufficio, è emerso che il bene commercializzato dalle resistenti (lastre in magnesio) ha una composizione diversa da quello prodotto e distribuito dalla ricorrente (lastra in cemento conforme alla normativa europea e provvisto della marcatura CE) e non e' conforme alla relativa norma UNI EN, a differenza di quanto pubblicizzato dalle resistenti; 2) quanto sopra concreta un comportamento non conforme ai principi di correttezza professionale, diretto a ricalcare l’attivita' produttiva e promozionale della ricorrente, avvalendosi di un vantaggio competitivo acquisito illegittimamente, in spregio alle regole di una competizione concorrenzialmente corretta;   

- rilevato, nella prospettiva del periculum in mora, che dal protrarsi o dall’aggravamento dell’altrui attivita' illecita può derivare un pregiudizio irreparabile, consistente non solo nella difficolta' per la ricorrente di recuperare la perdita di una quota di mercato, ma anche nell’impossibilita' di addivenire, all’esito del giudizio di merito, ad un'esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito

HA RITENUTO

alla luce delle condotte di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3, cc da parte delle resistenti, di inibire a queste ultime l’utilizzo del segno che contraddistingue il prodotto da queste commercializzato, nonche' l’importazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione delle lastre oggetto di causa come lastre contenenti la componente presente nelle lastre della ricorrente e come corrispondenti alla normativa europea, disponendo la previsione di una penale di € 1.000,00 per ogni violazione del provvedimento adottato o ritardo nell’esecuzione.

(a cura di Barbara Baessato)

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Inserito il 28.01.2016