SEQUESTRO CONSERVATIVO NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI CHE NON HANNO PROCEDUTO ALLE ATTIVITA’ PRODROMICHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO RECEDUTO
SEQUESTRO CONSERVATIVO NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI CHE NON HANNO PROCEDUTO ALLE ATTIVITA’ PRODROMICHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO RECEDUTO
NEL CASO IN CUI
il socio receduto abbia proposto ricorso per sequestro conservativo nei confronti degli amministratori della societa' per il valore di liquidazione della propria quota nonche' ai fini del risarcimento del danno da ritardata liquidazione della stessa
IL GIUDICE
rilevato che per quanto attiene alla liquidazione della quota l'unica legittimata passiva e' la societa' e che avverso l'inerzia degli amministratori a dar corso alle attivita' necessarie a provvedere a detta liquidazione e' esperibile azione ex art. 700 c.p.c. e che l'eventuale risarcimento del danno da ritardo nella liquidazione deve essere provato cio' che nel caso di specie non e' avvenuto
HA RITENUTO
di respingere la richiesta di sequestro nei confronti degli amministratori per mancanza del requisito del fumus boni iursi
Inserito il 5 .20.1.12 Giurisprudenza
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