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IN CASO DI AZIONE PROMOSSA DAL SOCIO AL FINE DI OTTENERE LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI SRL E’ SUFFICIENTE PROVARE LA PRESENZA DI IRREGOLARITA’ GESTORIE POTENZIALMENTE DANNOSE PER LA SOCIETA’

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
G. ZANON
2.12.2015 R.G. 8467/2015

NEL CASO IN CUI

il socio di s.r.l. abbia proposto azione cautelare di revoca dell’amministratore unico

IL GIUDICE

rilevato che il disposto di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. va interpretato nel senso dell’autonomia dell’azione di revoca dell’amministratore

rilevato, di conseguenza, che la domanda in via cautelare di revoca puo' essere strumentale non solo all’azione di responsabilita' ma anche anticipatoria rispetto ad una autonoma azione di revoca dell’amministratore 

rilevato che, in caso di autonoma azione di revoca, al fine di ottenere il provvedimento cautelare e' sufficiente che si siano verificate irregolarita' gestionali potenzialmente dannose per la societa'

rilevato che nel caso di specie sussistano gravi irregolarita' nella gestione della societa', direttamente riconducibili all’amministratore, che si sostanziano nel depauperamento del patrimonio sociale

HA RITENUTO

la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa fatta valere nonche' la permanenza del periculum in mora, confermando il provvedimento cautelare pronunciato inaudita altera parte con il quale aveva disposto la revoca dell’amministratore.

                                                                                                  (a cura di Elena Dalla Costa)

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Inserito il 10.02.2016