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OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI VERSO LA NEW CO. DA PARTE DELLA OLD CO. POI FALLITA: NON INTEGRATO IL FUMUS

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
29.10.2015 n. 2812/2015 R.G.
Dott. L. Boccuni

 

NEL CASO IN CUI

il Fallimento di una srl abbia promosso ricorso per sequestro conservativo ante causam nei confronti degli amministratori deducendo, a carico degli stessi, atti gestori cagionanti pregiudizio al patrimonio sociale ed, in particolare, l’aver costituito, prima del fallimento, ma quando la societa’ si trovava gia’ in decozione, una new company finalizzata alla presentazione, da parte della societa’ in crisi, di una domanda di concordato in continuita’, successivamente mai proposta, e l’avere quindi distratto in favore della new co. i crediti vantati dalla old co., nonche' eseguito pagamenti in favore della new co.dai conti della old co., nonche' omesso di agire per il recupero dei crediti vantati dalla old co.nei confronti della new co.

IL GIUDICE

rilevato che costituisce grave condotta gestoria, rilevante ai fini della concessione della tutela cautelare, l’aver distratto in favore della new co. i crediti vantati dalla old co., nonche' l’aver disposto pagamenti in favore della new co.dai conti correnti intestati alla old co.,

rilevato che, invece, non integra i presupposti per la concessione della richiesta tutela il fatto che gli amministratori della societa’ poi fallita non si siano adoperati per recuperare i crediti dalla stessa vantati nei confronti della societa’ di nuova costituzione, sussistendo in capo al fallimento il diritto di agire nei confronti della societa’ debitrice e non essendosi, quindi, verificato alcun danno per il patrimonio sociale;

rilevata la sussistenza del periculum in mora ravvisabile, da un punto di vista soggettivo, nella gravita’ delle condotte tenute dagli amministratori indicative di una propensione degli stessi a compiere atti dispositivi del proprio patrimonio al fine di sottrarlo alla garanzia del credito risarcitorio vantato dalla procedura fallimentare;

HA RITENUTO 

di accogliere la domanda di sequestro conservativo sui beni degli amministratori.

 

                                                               (a cura di Patrizia Giannetta)

 

 

 

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Inserito il 18.02.2016