FINANZIAMENTI DEI SOCI DI AMMONTARE SUPERIORE A CONTESTUALI RIMBORSI E POSTERGAZIONE
Dott.ssa M. Farini (Pres.)
Dott.ssa L. Guzzo (Rel.)
Dott.ssa A.M. Marra
Ord. 8.10.2015 n. 6282/2015 R.G.
NEL CASO IN CUI
in sede cautelare il fallimento di una srl abbia dedotto la responsabilita' dell’ amministratore per il rimborso ai soci di finanziamenti
IL GIUDICE
rilevato che la societa' si presumeva illiquida perche' aveva chiuso i due esercizi precedenti con perdite di bilancio e faceva da tempo ricorso sistematico a finanziamenti dei soci, sebbene i soci nel medesimo periodo avessero effettuato finanziamenti di valore superiore a quanto restituito
HA RITENUTO
di confermare il sequestro autorizzato in primo grado perche' la societa' illiquida versa in una situazione finanziaria in cui sarebbe ragionevole un conferimento e nella quale nessun finanziamento erogato dai soci puo' essere rimborsato; il rimborso viola infatti la postergazione, poiche' la circostanza della contestuale erogazione di finanziamenti, anche di maggior valore, non e' idonea a togliere alle restituzioni la qualita' di rimborsi.
Il danno e' pari all’ammontare dei rimborsi ai soci.
(a cura di Julien Mileschi)
Inserito il 22.02.2016
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