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LA MERA APPOSTAZIONE DI CREDITI RECIPROCI NELLE SCRITTURE DI SOCIETA' CON LO STESSO GESTORE NON GIUSTIFICA LA COMPENSAZIONE

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
Dott.ssa M. Farini (Pres.)
Dott.ssa L. Guzzo (Rel.)
Dott.ssa A.M. Marra
Ord. 8.10.2015 n. 6282/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

in sede cautelare il fallimento di una srl abbia dedotto la responsabilita' dell’amministratore per azzeramento di crediti della societa' dovuto alla compensazione con  controcrediti di altra societa' di cui egli era liquidatore,

IL GIUDICE

rilevato che i controcrediti erano sospetti perche' imputati a fatture da emettere, ma senza che ne risultasse il titolo e senza che le fatture fossero state poi effettivamente emesse

HA RITENUTO

di confermare il sequestro autorizzato in primo grado perche' ai fini cautelari la mera appostazione di un credito nelle scritture di due societa' con unico gestore non basta a far ritenere esistente il credito de quo, e perche' la sopravvenuta cancellazione dal registro imprese della societa' debitrice della srl fallita rendeva il credito verosimilmente non recuperabile.

Ai fini della cautela il danno corrisponde all’ammontare del credito azzerato.

                                                                                             (a cura di Julien Mileschi)

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Inserito il 22.02.2016