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LA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO DELL’AMMINISTRATORE RISPETTO ALLA LIMITATA ENTITA’ DEL DANNO FA ESCLUDERE IL PERICULUM IN MORA COMPORTANDO LA REVOCA DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO

Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata delle Imprese
Dott.ssa M. Farini (Pres.); dott.ssa A.M. Marra (rel.); Dott.ssa L. Guzzo
21.10.2015 RG 6112+6114/2015

NEL CASO IN CUI

due degli amministratori di una srl fallita abbiano proposto il reclamo, con separati ricorsi poi riuniti, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale ha autorizzato il Fallimento a procedere a sequestro conservativo nei loro confronti,

IL GIUDICE

considerata la diversita’ delle posizioni dei reclamanti, ha ritenuto:

a) sussistente il fumus boni iuris sia in capo all’amministratore cui sono stati contestati ingiustificati versamenti a favore di se stesso o a societa’ a lui riferibili, in evidente conflitto di interessi, nonche’ omessi versamenti di tributi, sia in capo all’amministratore ritenuto responsabile esclusivamente per il reiterato mancato versamento dei tributi, anche in termini di omesso controllo dell’attivita’ gestoria dell’altro amministratore;

b) sussistente il periculum in mora in capo al primo amministratore considerata l’ingente entita’ del danno procurato rispetto alla natura e al valore del suo ptarimonio e insussistente detto requisito in capo al secondo amministratore, attesa la documentata consistenza patrimoniale del medesimo rispetto alla limitata entita’ del danno a lui attribuibile e, pertanto,

HA RIGETTATO

il reclamo proposto dal primo amministratore, confermando la misura cautelare disposta dal giudice di prime cure,

HA ACCOLTO

il reclamo proposto dal secondo amministratore, revocando per l’effetto il sequestro autorizzato.

(a cura di Silvia Ceci)

 

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Inserito il 26.02.2016