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PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’ DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI CUI ALL’ART. 670 N. 1 CPC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
Dott.ssa G. Zanon
23.09.2015 n. 2309 - 1/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

sia proposto ricorso per sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670, n. 1, cpc:

a)   prospettando plurime future azioni di merito cui la misura cautelare e' preordinata;

b)   ed individuando, tra le stesse, azioni volte alla declaratoria di inefficacia e/o di inopponibilita’ ai creditori di atti dispositivi di beni, al fine di recuperare i predetti beni alla garanzia patrimoniale dei creditori medesimi (nella specie: azione revocatoria fallimentare e azione di simulazione);

IL GIUDICE

nella valutazione di ammissibilita’ del sequestro,

considerato che

a)   non osta all’ammissibilita’ del sequestro l’indicazione da parte del ricorrente di una pluralita’ di future azioni da intraprendere, essendo consentito prospettare, almeno in via gradata e progressiva, una molteplicita’ di possibili domande, riservando ad un secondo momento la formulazione di quella prescelta, atteso che nella valutazione di ammissibilita’ rileva che sussista il fumus rispetto ad almeno una delle azioni prospettate;

b)   quanto al presupposto della domanda proposta ai sensi dell’art. 670, n. 1, cpc, l’espressione ‘controversia sulla proprieta’ o sul possesso’ non va intesa in senso strettamente letterale, comprendendo, invece, tutte le azioni inerenti ad uno jus ad rem, le quali producano un effetto restitutorio del bene,

HA RITENUTO

ammissibile la domanda di sequestro giudiziario proposta.

                                                                                                      (a cura di Mario Battistella)

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Inserito il 06.03.2016