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IL DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEL SOCIO NON AMMINISTRATORE DI SRL AI SENSI DELL’ART. 2476 COMMA 2 CC

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Dott.ssa L. Guzzo
22.10.2015 n. 6722/2015 R.G.

 

NEL CASO IN CUI

il socio non amministratore di s.r.l. proponga ricorso affinche’ il Tribunale ordini alla Societa’ di consentirgli la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione,

IL GIUDICE

nella valutazione di sussistenza dei presupposti del ricorso,

considerato che il diritto del socio non amministratore di s.r.l. integra un diritto soggettivo del socio che non e’ subordinato alla comunicazione delle finalita’ per cui viene esercitato ed i cui unici limiti sono: il generale divieto di non abusarne nonche’ l’obbligo di esercitarlo secondo buona fede e correttezza,

ritenuto:

a)   quanto al fumus, che sia rilevante il comportamento tenuto dalla legale rappresentante della societa’; in particolare, quest’ultima aveva in un primo momento indicato un periodo (una settimana) nel quale il socio avrebbe potuto esercitare l’accesso e poi, solo due giorni prima dell’inizio di tale periodo, aveva invece revocato il consenso, adducendo impegni che il Tribunale ha ritenuto verosimilmente gia’ noti e comunque tali da non giustificare il diniego. Tale comportamento, secondo il Tribunale, deve ritenersi dilatorio ed ingiustamente diretto ad ostacolare l’esercizio del diritto del socio non amministratore di consultare la documentazione sociale;

b)   quanto al periculum, che per i soci di s.r.l. prive di collegio sindacale vi e’ la necessita’ di poter tempestivamente verificare la gestione sociale;

considerato, altresi’, che per l’esercizio del diritto di consultazione, il socio ricorrente avrebbe dovuto accedere, tra l’altro, ad un PC inizialmente ubicato in locali detenuti da altra societa’, di cui il medesimo socio ricorrente era legale rappresentante, ma poi spostato da quest’ultima societa’ per dichiarate esigenze di utilizzo;

HA RITENUTO

di ordinare alla societa’ resistente di consentire al socio ricorrente non amministratore la consultazione della documentazione sociale richiesta;

di subordinare tale ordine, per la parte relativa alla documentazione contenuta nel suddetto PC, alla indicazione dell’esatta ubicazione ed alla effettiva messa a disposizione del PC medesimo, da parte della societa’ detentrice, il cui legale rappresentante e’ lo stesso socio ricorrente.

                                                                                           (a cura di Mario Battistella)

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Inserito il 06.03.2016