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SEQUESTRO CONSERVATIVO NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI CHE NON HANNO PROCEDUTO ALLE ATTIVITA’ PRODROMICHE ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO RECEDUTO

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa
dott.ssa G. Zanon
1.12.2015 RG n. 7324/15

NEL CASO IN CUI

 il socio receduto abbia proposto ricorso per sequestro conservativo nei confronti degli amministratori della societa’ per il valore di liquidazione della propria quota nonche’ ai fini del risarcimento del danno da ritardata liquidazione della stessa

IL GIUDICE

 rilevato che per quanto attiene alla liquidazione della quota l’unica legittimata passiva e’ la societa’ e che avverso l’inerzia degli amministratori a dar corso alle attivita’ necessarie a provvedere a detta liquidazione e’ esperibile azione ex art. 700 cpc e che l’eventuale risarcimento del danno da ritardo nella liquidazione deve essere provato cio’ che nel caso di specie non e’ avvenuto

HA RITENUTO

 di respingere la richiesta di sequestro nei confronti degli amministratori per mancanza del requisito del fumus boni iuris.

                                                                                                                    (a cura di Marco Toso)

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Inserito il 10.03.2016