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AMMINISTRATORE DI FATTO: ASSENZA DEI PRESUPPOSTI

Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Dott.ssa Farini (pres.), Dott.ssa Guzzo, Dott. Zanon (rel.)
17 dicembre 2015 n. 8450/2015 R.G.

NEL CASO IN CUI

il fallimento invochi la responsabilita’ di un socio paritario di una srl quale amministratore di fatto della stessa

IL GIUDICE

- rilevato che la qualifica di amministratore di fatto va ricavata dall’art. 2639 cc, per cui deve essere considerato tale chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione di amministratore;

- rilevato che si rende a tal fine necessario fornire la prova di un’effettiva ingerenza nella gestione della societa’, dell’assunzione o del condizionamento delle decisioni di gestione aziendale, oppure dell’esecuzione delle decisioni dell’amministratore di diritto;

- rilevato che la qualifica di direttore generale, la gestione amministrativa e contabile-finanziaria, l’attribuzione del potere di firma sul conto corrente intestato alla società e la sottoscrizione, quale coobbligato, della polizza fideiussoria stipulata dalla societa’ non costituiscono elementi sufficienti ad attribuire la qualita’ di amministratore di fatto in capo a tale socio

HA RITENUTO

di negare l’autorizzazione del sequestro conservativo, preordinata all’esperimento dell’azione di responsabilità, verso il presunto amministratore di fatto, rigettando il reclamo del fallimento e confermando l’ordinanza del giudice designato sul punto.

                                                                                                             (a cura di Stefano Brighenti)

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Inserito il 14.03.2016